IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica   da   COVID-19»,   successivamente    abrogato    dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e
dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del  26  giugno  2020
recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attivita'
scolastiche, educative  e  formative  in  tutte  le  istituzioni  del
sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del  29  luglio  2020,  con  le  quali,  rispettivamente,  e'   stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia,  sulle
quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del  28
agosto 2020; 
  Viste le linee guida per l'informazione agli utenti e le  modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico e  le  linee  guida  per  il  trasporto
scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha  espresso
parere nella seduta del 31 agosto 2020; 
  Vista la nota congiunta pervenuta in data 2 settembre  2020,  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione
nazionale comuni italiani  e  dell'Unione  province  d'Italia,  nella
quale, con riferimento alle citate  linee  guida  per  l'informazione
agli utenti e le modalita' organizzative per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico,  si  chiede
di inserire il settore trasporto funicolare nel capitolo relativo  al
settore trasporto  pubblico  locale  automobilistico,  metropolitano,
tranviario, costiero e ferroviario di interesse delle regioni e delle
P.A.; 
  Visti i verbali 100, 101, 102, 103 e  104  di  cui  rispettivamente
alle sedute del 10 agosto 2020, 19 agosto 2020, 26  agosto  2020,  28
agosto 2020, 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero  territorio  nazionale,  le  misure  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020  sono
prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4. 
  2. Sono altresi' confermate e restano efficaci, sino al  7  ottobre
2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze  del  Ministro  della
salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020,  salvo  quanto  previsto  dal
comma 3. 
  3. L'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro della  salute
12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'art. 6, commi  6
e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  7  agosto
2020. 
  4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  7  agosto
2020 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art.  1,  comma  6,  lettera  r),  il  primo  periodo,  e'
sostituito  dal  seguente:  «r)  ferma  restando  la  ripresa   delle
attivita' dei servizi  educativi  e  dell'attivita'  didattica  delle
scuole di ogni ordine e grado  secondo  i  rispettivi  calendari,  le
istituzioni scolastiche continuano a predisporre  ogni  misura  utile
all'avvio  nonche'  al  regolare  svolgimento  dell'anno   scolastico
2020/2021, anche  sulla  base  delle  indicazioni  operative  per  la
gestione di casi e focolai  di  SARS-COV-2,  elaborate  dall'Istituto
Superiore di Sanita' di cui all'allegato 21»; al secondo  periodo  le
parole  «sono  consentiti»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «sono
altresi' consentiti»;  al  terzo  periodo  la  parola  «altresi'»  e'
sostituita dalla seguente «parimenti»; 
    b) all'art. 1,  comma  6,  la  lettera  s)  e'  sostituita  dalla
seguente: «s) nelle Universita' le attivita' didattiche e curriculari
sono  svolte  nel  rispetto   delle   linee   guida   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'
sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee  guida  ed  il
protocollo di cui al  precedente  periodo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica»; 
    c) all'art. 4, comma 1,  dopo  la  lettera  i),  e'  aggiunta  la
seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale  per  raggiungere
il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle  lettere
f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una  comprovata  e
stabile relazione affettiva»; 
    d) all'art. 6, comma 6,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la
seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili,  inclusa
la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di  livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e
con obbligo di presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco,  e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli,  l'attestazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per
mezzo di tampone e risultato negativo.»; 
    e)  all'art.  6,  comma  7,  alla  lettera  g),  dopo  le  parole
«personale militare» sono inserite le  seguenti  «e  personale  della
polizia di Stato»; 
    f) l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19  in   materia   di   trasporto   pubblico)   e'   sostituito
dall'allegato 15 di cui all'allegato A al presente decreto; 
    g)  l'allegato  16  (Linee  guida  per  il  trasporto  scolastico
dedicato) e' sostituito dall'allegato 16 di  cui  all'allegato  B  al
presente decreto; 
    h) l'allegato 20 (Spostamenti da e per  l'estero)  e'  sostituito
dall'allegato 20 di cui all'allegato C al presente decreto; 
    i)  dopo  l'allegato  20  e'  aggiunto  l'allegato  21   di   cui
all'allegato D al presente decreto; 
    l)  dopo  l'allegato  21  e'  aggiunto  l'allegato  22   di   cui
all'allegato E al presente decreto.